$$8 Libro Terzo. go di celebrar messe la Clementina, i Canoni e le Leggi nostre de rebus Ecclesia non alienandis , i me, che non mi intendo di speculazioni legalisembra ciò una violenta stiracchiatura . Che vi sia stata la necessaria solennità, lo dimostra l’ atto Capi tolare rogato da pubblico Nodaro, in cui ancora portata la Supplica al Patr.-ca e la permissione de medesimo. Che le antichissime leggi dello Statuì! chiedessero l’intervento del Procuratore di Chies: nelle alienazioni, noi già l’abbiamo veduto a sii luogo ì ma che per assumere funzioni o pesi <5 Messe i Procuratori intervenissero ^ io non so ¿j aver mai veduto un atto che ciò confermasse ; 1 Decreto 1620, 27 Giugno, parla di alienazioni de’fondi j e il nodaro nel 1621 non l’avrebbet« scurato, se fosse dovuto attendersi per uno stré mento d'obbligazione di Messe : gli altri poi de creti in sèguito emanati, superfluamente si citato tra nerchè essi confermano quello del 1620 ;\ perche sono di Data posteriore al nostro strame»’’ rogato del 1621. Io non credo in fine, che 1 lóiei leggitori vorranno prendersi l’incomodo di coftsul-tare il Turricelli, nè le decisioni dèlia Rota, perchè veggonsi abbastanza stiracchiate dal Sig.e Gas-paro Moro egualmente che le altre leggi e Decreti . Laonde io conchiudo , che per quanto zotico fosse il Capitolo d’ allora, siasi egli stesso vergognato di spedir a Roma una Allegazione , che verità non è poi altro, che un tessuto insussistente di bugie , obbrezioni, surrezioni e imposture talvolta usate dagli Avvocati, che vogliono per & nefas patrocinare i loro Clienti anche contro le anime dei morti. 378)