— 185 — dimento del Clero, in aggiunta ai savi sopra le decime, nominò una giunta che riferì il 12 Giugno 1767, e ricordate le varie leggi sul concentrarsi, delle sostanze negli ecclesiastici, suggerì nuovi provvedimenti al riguardo. Il senato col decreto 10 Settembre anno stesso, accoglieva la proposta dei Commissari, e statuiva che nessun bene potesse esser lasciato al conventi, religiosi ecc. e incaricava, i commissari a regolare l’eccedenza del numero degli ecclesiastici, a sospendere le nuove vestizioni ecc. Con altro decreto del 7 Sett. 1768 il Senato richiamava il Patriarca, gli Arcivescovi, e Vescovi a rientrare nel pieno libero esercizio della loro podestà, sopra i regolari tutti, non volendosi ammettere nel dominio Veneto, esenzione alcuna dalla ordinaria giurisdizione, lasciandosi ai superiori degli ordini regolari, la sola Ispezione o governo della disciplina del Chiostro. Fino dal 1768 dai Provveditori sopra Monasteri si era riferito al Senato sul numero e sullo stato patrimoniale dei Conventi, e il Senato stesso con decreto del 1772, statuiva la graduale sopressione degli Agostiniani, Gerolimini, Minimi e Serviti. Con altri decreti poi il Senato