284 Libro Secondo.’ i«Sii) Principiarono i Cristiani a farsi giudicare dai Vescovi per non ricorrere ai Tribunali dei Gentili > locchè vedevano essere rincresciuto a San Paolo . Perchè questa buona massima si conservasse , principalmente e almeno nei Cherici, nei quali sarebbe stato uno scandalo maggiore portar i loro dissidj a’ Magistrati etnici, si fecero dai Pontefici e Concilj molti e replicati Canoni. I Principi Cristiani medesimi vi trovavano il loro interesse , che le cause civili senza strepito caritatevolmente venissero giudicate dal Vescovo. In tal guisa si schivavano oltre le pene di sangue , eziandio le fraudi e i raggiri architettati dai ministri e offiziali forensi , le insìdie dell’ avversario, gli inganni artifiziosi degli Avvocati, e 1’ occultamento delia verità , mentre le cose .si facevano più per impulso della coscienza nelle parti litiganti , che per altro motivo . Laonde a Costantino, il quale confermò quest’ esercizio giurisdizionale nei Vescovi , si attribuisce quella ragione Multa enim qua in judi-cio copiosa prascriptionis vincula nonpatientur , investigai & promit sacrosanti che chiamano Ecclesiastica jura , e quindi principiarono a opporsi alle leggi laiche, le quali conoscendo per esperienza i disordini che nascevano , e a quali vergognosi deviamenti fossero ridotte le cose sul pretesto di dritti incom- pe-