6 Libro Secondo. 1193) Avvezzi i Titolati a vedere i Piovani in molte cose all’ economica reggenza appartenenti dipendere dalla sentenza e volontà dei loro Capitoli, non mancarono di quelli , i quali volessero stendere un poco troppo audacemente la mano eziandio nella giurisdizione della Cura, e così fare da se stessi dipendente , o almeno a se stessi pari il Piovano eziandio in questa parte , A questo capo appartengono quei varj esempj , che leggonsi nel Cosmi , di alcune sentenze dei Prelati nostri , ì quali dichiararono contro Preti Titolati la Cura essere soltanto del Piovano. Come nel 1519, Antonio Contarmi sentenziò auditis partibus in favor del piovano di S. Sofia contro un Prete Titolato, quod adminiftratio cura ditta Ecclesia solum pertineat ad Tlcbanum juxta formarti Literanm ^ipoflolicanm sui plebanatus, & juxta formarti Conflit ut ionurn Synoda-lium . E nel 1549, «ata simile pretensione in S. Maria Giubanìco , portata la lite in Nunziatura , il Legato Apostolico così decise: Che al solo Tio-va.no spetta, plenarie la cura e amminiflraxione de' Sacramenti. Se vorrà esercitarla per se, ne sia assoluto padrone: se vorrà coadiutori , assuma uno a più titolati ; e se quefli non volessero , in tal caso il Tiovano commetta a qualunque altro Sacerdote la, Cura. 1194) Questi e altri simili documenti fanno ben chiaro sentire di qual indole fossero le pretensioni di quei Titolati. Se fosse staio zelo soltanto di Cristiana carità voler assistere al Parroco nelle molti-plici occupazioni della Cura, perchè non mancasse alla Parrocchia assistenza, e al Pastore adiutori caritatevoli , come con somma loro laude vediamo anche