34 Libro Secondo-le , niente di manco cotali istanze in quei tempi diedero occasione che fosse maturamente discussa questa materia della residenza dei Titolati, e dell* obbligo loro d’amministrare i Sacramenti ' Si possono vedere le lunghe e dotte considerazioni fatte su tal argomento nel sopraccitato Cosmi ■ Le ragioni da prima allegate furono tali, che persuasero il Principe essere tenuti i Titolati Veneti non solamente à soggiornar nelle loro proprie case di residenza , ma eziandio ad assistere al Piovano nella Cura e amministrazione de’ Sacramenti. Quindi il C. X. in data 24 Marzo 1676 , fece il seguente gravissimo Decreto. 1238) 1676, 24 Marzo , in C. X. „Abuso de-tèjìabile , contrario alle Bolle de’ Sommi ‘Pontefici , alle Costituzioni ‘Patriarcali , e massime alla men~ te pia e retta del ‘Principe espressa in più decreti anche di questo Consiglio , che mira sempre ad accrescere il culto del signor Dio, si è da qualche tempo in qua introdotto nelle chiese Collegiate di quefla città da alimi Titolati , che sebbene obbligati a residenza nelle ‘Parrocchie, affine di poter come conviene ajutar i "Piovani nell' amminiftrar i SS.1 Sagramenti, ed assifler sempre ai divini offizj ; ad ogni modo col preteflo di aver altri impieghi, si sol*-traggono con scandolo e mormorazione universale dagli obblighi loro espressamente ingiunti , scflit¡tendo con pregiudizio de’ poveri Chierici sudditi, per lo più soggetti di poca 0 ninna abilità di alieno flato contro la forma delle Leggi : i quali ricevendo dai Titolati principali emolumento scarsissimo, trascurano bene spesso d’intervenire alle sacre fonzioni con indecoro notabile} e con abbandono del servizio in Cit-