i7i Libro Secondo* bia. propria. Il Priuli eziandio nel Cap. 36 del suo Sinodo dichiara : %eminem ex nojìris Clericis posse Ec~ desi am, cui adscriptusfuerit, nobis ¿inconsulti s, d'severe . Ouod si quis fecerit, ad inserviendum a'.teri Ec-desite ab alio T ebano non redpiatur : quinimmo eidem, »ti propri a Ecci.es te desertori, Sacrorum Ordinum ex nunc exercitiim interdicimus. Ove non dee immaginarsi, che nominando il Piovano, escluda l’accettazione doversi fare dal Capitolo e C apitulariter. 15 S 3 ) Quanto fosse rigorosa la Veneta Chiesa anticamente nell’ osservanza della disciplina circa le traslazioni in altra. Diocesi, lo si è veduto di sopra nella Formata. II, 81 y , stgg. Ed Egidio medesimo nello stesso Can. X : Illos , dice, qui tran-siati sunt sine Tralat-orum suorum licentia , vel deinceps transferentur ad partes a ias ibidem Benefi-eia etnsequentes, si non red erint infra annum, eos beneficio ecdesiaftico privamus > sive pr& '.aturani ha-beat, sive non, cioè del Titolo o Piovania. 1584) Secondo la moderna disciplina , il consenso del Parroco, e forse anche in alcuna Chiesa del Capitolo dove uno vuol essere accettato, e oltre il consenso di quel Parroco da cui vuol partire , e l’approvazione del Prelato, si richiede ancora il Consenso del C. X. come le varie termi-nazioni fanno vedere . Qjando però si abbiano e-ziandio tutte queste cose , non è salva la coscienza , se il traslato non si faccia secondo il Sacerdotale. §■ XIV. Cose appatenenti a tutto il Clero. 1585) Noi in questo paragrafo esporremo ciò che resta da diredi quelle cose, che tutto il Clero nostro riguardano . E prima : 1. Del