Capo XI. 171 ra . Filippo de Capriolo, il qualé riè era Piovano ^ aveva intanto pioveduto alla sua Chiesa . In quel dissidio pare, che Marco Nicola Vescovo Castellano avesse data una sentenza in favore del Diacono , conciossiachè il Piovano appellò a Innocenzo IÌI , il quale delegonne la causa all’ Arciprete di Padoa . Con. XII, 2 y81 > Le indiscrete e irfagionevoli traslazioni fecero, che si aprissero gli occhi. Abbiamo veduto , che Sisto V nel suo Breve disse : ab eadem Ecclesia cui adscripti fuerint, nullo umquam tempore amoveri, vd ipsi ab ea recedere possine & de-beant , se non proveduti di benefizio o pensione Ecclesiastica. Sembra che queste parole non escludano soltanto 1’ arbitrarie traslazioni, ma assoluta-mente tutte, quando nella nuova Ch:esa il Traslà-tato non abbia Benefizio o Pensione. E ciò resta maggiormente confermato , perchè leggesi nel Cosmi , che la Condizione posta da Sisto V, di non poter abbandonare la propria Chiesa, fu ad ifian- y za del principe, che la ricexò : laonde possiamo inferire l’abuso contrario . I Presidenti del Clero non furono gran fatto gelosi e vigilanti , perchè ciò veniise osservato. Anche nel Sacerdotale Vèneto tante volte da noi citato, alla pag. 7, si legge: Ex sinodali admonìtione : TS{ullus Ecclesiam , ad quam intitulatus efl, dimittat, & ad ai am quaflus gratia se conferai. 1j8i) Fu ancora udito da noi il Patriarca Girolamo Querini, che nel 153$ se non puote vietare in tutto le trcdazioni , ordinò tuttavia dovérsi il Tràslatato nella nuova Chiesa accettar Ca-pitulanter , In guisa che uno una sola Chiesa abbia