392 Libro Secondo. ronó tòsto richiamati ai loro doveri dà’ replicati Decreti del Principe i quali ancora si conservano e obbligàno tutti gli aventi benefizio Ecclesiastico a prendere il ToSsesso temporale dalle mani di lui. Tali sono i Decreti del 1422, 145I, 1484, 14964 > 1675 ,_&c. 1747) I disturbi cól Re Filippo di Francia prodotti nel Secolo XIV dalla Bolla di Bonifazio Vili* la quale inibiva ai Principi esigere cosa alcuna su? beni degli Ecclesiastici, nè interruppero , nè cancellarono quella pratica fra noi. I Galli , oppiut-tosto i Longobardi introdussero quel genere di Dominio , che appellasi Feudo, per cui si dà ad altri l’usufrutto con successione di quei fondi, dei quali il Sovrano ritiene il dotninio, imponendo a’Feli-datiirj certi pesi e obbligazioni . Circa i Feudi abbiamo un Decreto del 1^07, i8 Settembre, contenuto in una Ducale a Capodistria : Tubile cause de' Feudi giudichi il Laico e non t’Ecciesidflico . MS, Svaj. 764, pag. 46. 1748) I Pontefici appresero dagli Abbati è Vescovi a irrtporre i Deporti , ovvero Annate sui Be-nefizj vacanti , che venivano di nuovo conferiti. per le quali poi si ebbero le Regole della Cancellarla . Da questi modelli S’introdusse il costiime , che i nuovi Benefiziati dovessero pagare certe somme all’ entrar nei loro Benefizj tanto alla Curia < quanto al Principe per 1’ espedizioni delle Bolle o possessi . Varia fu la disciplina e le tasse : niente di meno si possono queste ri voci ré comodamente alla categoria delle Decime , giacché ancora queliti contribuzioni hanno per fine la tutela della Religione , sostenuta dai Pontefici e dai Regnanti . , 1749)