C A P o XI. 17 prium Sacerdote»!, qui ibidem celebret Missas & offici* divina, ac ibidem babitantibus & eorum familiaribus concedat Ecclesiastica Sacramenta. Mi si risponda, come il Capìtolo dovesse ingerirsi in dare questa facoltà di amministrar i Sacramenti, se questa stessa amministrazione non apparteneva a quel Capitolo come tale , ma al Piovano solamente esclusi in tutto i Titolati ? Dissi come tale, perché v’ intervennero ancora il D'acono, Suddiicono e Clerico . Corn. I, 183. Vedasi pure ciò che abbiamo detto dei Preti Parrocchiali, e apparirà se fossero o nò tutti gravati della cura. 1 in)In questo secolo, e in questi stessi anni vedesi, che uno il quale era Prete Titolato, anziché venisse a lui impedita l’amministrazione dei Sacramenti, piuttosto veniva spogliato del suo Tito- lo . Così era bene radicata in essi quella parte della. Sollecitudine . Vedremo nel. 1331 , in una opposizione a un Titolo in S. Cassiano , che certo Prete Ermolao Titolare di detta Ch:esa , benché scomunicato e irregolare , nulla di manco ancora amministrava! Sacramenti. Questa massima era ancor molto bene radicata nei nostri titolati alla metà del Sec. XVII, perchè nei Capitoli stabiliti , e confermati l’ann. 1650, zi Ottobre, dicesi sopra il Quinto a pag. 14* Che i titolati una volta approvati per la Confessione, lo siano per sempre duran-e il governo del Prelato medesimo : e che il Prelato in certe occorrenze possa dare anche ad altri eziandio ad tempits la facoltà di confessare • Non è questo un pretendersi pari ai Piovani , e voler, esclusi d ordinario ouelli che non sono Titolati Tom. V. 4 B dall*