li i Libro Secondo. 19. Pluralità de Benefizj. 1370 II vizio della pluralità de’ Beneiìzj eziandio residenziali» curati e incompatibili nello stesso soggetto, fu antichissimo e radicatissimo nella nostra Città, e così canonizzato dall’ uso, che abbiamo già sparsamente veduto esempj eziandio dei nostri Prelati, i quali non solamente il comportavano, ma ancora vi abilitavano parecchi . Dimostra il Tomasino , che la pluralità de’ benefizj non fu introdotta propriamente avanti il Secolo Vili, e cita egli per età i molti Concilj e Canoni, i quali vietarono quella moltitudine di benefizi , e fra questi è celebre il Decreto del VII Concilio Generale nel 787, che prescrive : Si beneficium quo quis potitur non ei sufficit > sibi labore & opere ma-nuum consulat . Anzi il famoso Teologo Sguanin Quxft. V, $■ 4> insegna non essere senza grave peccato lo cercare più benefizj eziandio con intenzione d’impiegarne i proventi in pios& bonos usus. 137z ) Non vuoisi negare , che alcuni di quelli , i quali nell’ antica età fra noi s’incontrano colle denominazioni di Prete, Diac. Sudd. &c. oltre quella di Piovano, de’ quali buon numero ne abbiamo veduti nel Cap. VI della Prima parte, non possano probabilmente rapportarsi alla pluralità dei Benefizj. Può leggersi quanto abbiamo scritto circa i Piovani e loro elezioni, oltre quello che incontrasi nel Corn. X, 11, 118. XIII, 174, &c. Anzi abbiamo veduto Piovani eletti Vescovi e ritenenti le loro Piovanie, e i Piovani di due Chiese nello stesso tempo. Basti qui ripetere, che nel 15*3 >