i!4 Libro Secondo* ijo(>) Volle metter fine a queste controversie il Patriarca Girolamo Querini , e ne uscì quella sua Costituzione posta di sopra al n. 1466. Il Patriarca Gio: Trivisano, eletto nel 1560, con molti decreti in varj anni emanati stabilì , Chi dovesse intendersi essere del grembo : e finalmente nel suo secondo Sinodo del 1571, pag. 113, di nuovo stabilì e dichiarò: I Che del gremio vere & germane sono quelli, i quali deputati a una Chiesa, vi servirono fedelmente per tutti gli offizj fino dalla prima età loro. II Che a tenor di altra sua Co- * Jtituzione 28 Aprile, 1567, i Mansionari riputarsi debbano del grembo di quella Chiesa ove sono istituiti, purché per 6 anni continui abbiano e celebrato e offiziato in quella Chiesa . HI Che se poi fossero sacerdoti esteri, lo debbano essere soltanto dopo l’assidua e fedel servitù di anni dieci. Tutti questi egli abilita ai Titoli delle Collegiate, e solo dei terzi dice, che 1’abilitarveli sia cumn honeflate conjuntium . Aggiugne in fine, IV Che se in una Chiesa manchino idonei de gremio, e deb-basi uno di altra Chiesa promovere al Titolo di essa , questi sebbene non restasse eletto , non per ciò perda il gius , o come noi diciamo la figliolanza della sua Chiesa propria. Vi è un’altra Costituzione Trevisanea nei Sinodi. pag. 93, ove egli dichiara, .potere e dovere i Mansionari essere riputati del grembo, e abili al concorso de’ Titoli, e dichiara insiememente , Che un Mansionario una volta ballottato a Titolo, sebbene non venga eletto , debbasi sempre riputar del grembo di quella Chiesa : e quando egli passasse Mansionario in altra Chiesa, non possa assolutamente riputarsi giammai