Capo XL 2S3 tentare per tenerlo cheto: ma finalmente nel 1423, 6 Aprile, fu ordinato Arrcngum non ampiiits-voce-tur, come già da noi fu detto I, 397. 1609 ) L’ anno secondo gli Storici nostri 864, per vendicare la barbara uccisione del Doge Gra-donico, furono creati per la prima volta i tre Av-vogadori , e fra questi fuwi Giovanni Arcidiacono, e Pietro Patriarca di Grado , benché quelli fossero Triumviri* capitali. Il Magistrato però Beniamino del Clero, cioè in cui i giudici erano per lo più del Clero , fu quello delli Cinque alla pace , e il Molino in una sua Dissertazione MS. sul governo antico Veneto dice : il Magifh-ato alla‘Pace era confato agli Ecclesia/liti ; ma nel 1195, 13 Ottobre, fu prso , che anche d secolari si potesse conf^i'e . Evvi decreto del 1414, nel Capitolare antico degli Avvogadori-, che gli Ecclesiastici tinto ncfbili che popolari siano esclusi da tutti i carichi e consigli pubblici. Il Sandi con qualche equivoco ne assegna 1’ epoca al finir del Secolo XIII. Ma 1’ autorità del Molino ci mostra che ancora nel 1195 erano tollerati in alcune Corti. E veramente nel Cod. del Plovego ancora nel 1297, 129?, in certe sentenze si legge > tìabito super bis sapien-tum tam secularium, quam ■religiosarwm pertonarum consilio. Questo però non è il Foro Ecclesiastico , del quale qui vogliamo avere discorso. 1610) Sotto nome adunque di Foro Ecclesiastica viene qui intesa propriamente l’autorità di giudicare, processare, sentenziare, punireec. i litiganti orei almeno Tonsurati in cose laiche e miste, a’quali anticamente dai Canoni era vietato ricorrere ai Tribunali secolari onde schivare gli scandali. 1611) y