Capo XI. 115 mai del grembo di questa seconda , nè esservi ballottato . Finalmente con altra sua Costituzione , pag. 94 , esclude egli dalle Pievi e Titoli i Religiosi secolarizzati. 1507) Alcune menti troppo sofistiche nel sottilizzare» hanno detto, che non competeva al Tre-visano , nè compete ai Patriarchi interpretare la Clementina , che considera del gremio quelli che veramente e propriamente sono tali, nè poteva e-gli stabilire , che i Forastieri col servizio di anni dieci divenissero de gremo Ecclesie. Ma in primo luogo la Clementina parla ex communiter contin-genti’uus , e però ella nè include nè esclude alcuno dal grembo. Dall’altro canto erano più di 50anni che si controvertiva chi propriamente dovesse intendersi del grembo : nè il Principe aveva interposto alcun suo Decreto , sebbene l’elezioni si facessero variamente secondo le varie sentenze. Qual dunque più equo provedimento, che a tenore delle leggi Civili e Canoniche reputanti aversi volontà domiciliare in chi per dieci anni soggiorna costantemente in un luogo, riputar domic'ìiato nella Città quel Sacerdote straniero, che per dieci anni fedelmente e con zelo serviva una Chiesa, e perciò divenuto del grembo di quella per un giudizio cum honeflate con] un cium , massimamente in tempi quando ancora gli Alunni non avevano così inondato , e facevano bisogno i Mansionari ? 1508) Ma che in verità nemmeno il Principe approvasse queste sottili cavillazoni, lo si riconosce dal fatto . Conciossiachè attesta il Cosmi, nel Cap. VII, che i Capì del C■ X. hanno sempre preso per regola dei loro giudix.) l'ultima Coftituzione Toxi. V. P ■ del