i£4 LibRo Secondo. ve diremo più alla distesa , assunsero essi pure 1* anello, che da principio nella molta umiltà Cristiana ed Ecclesiastica dovette essere senza dubbio solamente sanatorio , ma che poi passato a servire àncora in essi d’ ornamento , divenne prezioso e gemmato . Anzi tutti quelli, i quali successivamente acquistarono Ecclesiastica giurisdizione , ebbero apcora l’uso legittimo dell’ anello , come gli Abbati , Vicar j e Piovani, e l’ebbero ancora i Dottori , j quali per essere anticamente giudici ordina-rj, dovevano fermare e autenticare le loro sentenze e decisioni. « i4,yi) Ma al rimanente degli Ecclesiastici fu sempre interdetto l’ uso dell’ anello dai Pontefici , Canoni e Sinodi, come quelli nei quali noii debbono aver luogo i mondani ornamenti , e perchè non trovasi in essi giurisdizione Ecclesiàstica , nè debbono conseguentemente arrogarsi cotali divise. 14J3) E parlando al proposito dei nostri Titolati , diciamo, Che essi come tali non possono, nè debbono portare alcun anello, e questo non solamente per la generai e comun ragione tratta dai Canoni, ma eziandio perchè i nostri Prelati l’hanno loro replicàtamente, concordemente e costante-mente interdetto nelle Costituzioni e nei Sinodi , a’quali non è permesso cóntradire dalla Morale Cri' stiana. Vediamone le Costituzioni secondo l’ordine dei tempi, le quali si trovano hella raccolta dei Sinodi quasi tutte. 1296. Egidio, Can. 16, vietò Zuppellos , anntt> los, lotonos d* quacumque matèria. Ughel. V, 1142. D. 1417. Marco Landò: ^iliquis Cleri cus, aut Ecclesiastica persona nonaudeat portare corrigias sive zen- tu- t