Cavo XI. 161 perchè l’abitasse quell’ anno. E noi da questo. monumento ricaviamo tale notizia, la quale d fa prudentemente credere, che i Titolati lasciami sostituto per tempo notabile , gli lasciassero l’uso della prioria casa, quand’ ancora eravi obbligo , che i Titolati soggiornassero nelle case benefiziali / • 1419) Finché i Preti Veneti esercitarono ilTa-■cellionato, se qualche volta per servire al Principe non potevano intervenire agli Offizj Ecclesiasti^ .¡ci, e alle sacre funzioni delle loro Chiese, non è ■verisimile , che per quei giorni mettessero sosiltu-r to, ovvero sommassero alle pene degli absenti, o de’ non intervenienti. Possiamo ciò inferire per parità di ragione dal seguente Decreto 20 Maggio , 1J02, fatto dal Doge Lunardo Loredano, e leg- • gesi nel Commemor. XVIII, pag. 191 , al titolo Qua a Canonie is sint ob servando. , Cip. I. Quando ejus Sublimitàs processionali ter cum Capitalo S. Marci proficiscitur, duo Cancellarli ejus inferiores si in-terfuerint, quamvis essent Canonici S. Marci , non vndant cum Capitalo , sei incedant ante personavn Se~ renitatis sua iridati tamen veflibus non sacris, neque Cota , comitantes D. Cancellar ium Venetiarum medium inter eos : & ob hoc non amittant portiontm suam Canonicalem. Monumento egli è questo degnissimo d osservazione ; conciossiachè da esso impariamo non solamente che ancora nel 1502 sussisteva nel ? Clero la Cancellala inferiore , ma eziandio che i Cancellieri Ecclesiastici vestivano da ministri Laici almeno nelle pubbliche funzioni . Similmente nel Cap.W, ove trattasi della pena dei non interessenr ti si eccettua il Piovano di S. R.ifaele Canonico mifso in Vicarimn civitatis Cremona per parte del Tom. V. L C. X.