Capo X!. 3.3 l'ollè di nuovo stuzzicare il vespajo , e tentò obbligare i suoi Titolati alla residènza nelle proprie case . Non sappiamo quai ragioni egli allegasse , consta solo, che il C. X. con suo decreto gli obbligò alla residenza in quelle : ma poi auditis par-tibus, in data 19 Decembre , con nuova terminazione rivocò l’ordine dato . Cosmi. Certamente quel Vicario avrà pretesa la residenza in grazia della Cura, e per volere i suoi Capitolari oneratj. della Sollecitudine. 1236) Nel 1661 , 12 Marzo, il Piovano di S. Pantaleone Giambattista Vinanti con forte Scrittura presentata all’Eccelso Tribunale pretendeva egli pure che i suoi Titolati abitassero nelle Case loro É-esidenziali, espressamente- per ajutarlo nella Cura e amministraz'one dei Sacramenti. Tosto eie il Clero penetrò simile tentativo si raggunò , e tra suefi Procuratori elesse il Piovano di S. Giovanni di Rialto Antonio de’ Grandi uomo di pietà e dottrina . Comparvero finalmente gli uni e gli alt-ri alla presenza del Tribunale il dì 25 Maggio dello stesso anno : ma pr¿sente parte & nolente loqui , fu sentenziato in favore del Clero. Cesmi. 1237) O ignorava, o non riputava quella sen*-tenza-definitiva nel 1670, io Gennaro, il Piovano di S. Polo Santo Amigazzi, onde ripigliò l’istanza contro il suo Capitolo^ Allora pure congregossi il Clero, e per impedir l’effetto di quella nominò al solito Procuratori . A dì 6 Febbraro , gli Eccl:1 dC' ’i ordinarono a quel Piovano, che non facesse ■r>vita , attese le giuste pretensioni dei Titolati . ■ Jb; ine dobbiamo credere , che l’Amigazzi avrà Sbssequiosamente ubbidito agli ordini del Tribuna-Tom. V. C le,