*¡o Lituo SacoNDO. tolo, e ìiH i(Sio, tempo della reintegrazione. Vera è bensì, che solo nell’anno 1678; 14 Luglio, «ìcì dall' Eccelso Consiglio di X. il rinomato Decreto, che la cura dell’ anime sia de' soli cParrochi . Decreto , che sta oggidì, e '(he fu sin ora la regola della Gerarchia del CLro Veneziano , ' alli Collegi re spettivi dti quale tolta per detto Decreto la sola. Cura dell' anime , rimase in conseguenza fermo il rimanente . Il dì dunque 14 Luglio 1678 è 1’epoea e il momento preciso, in cui per disposizione di quel Decreto cessò nei Titolati l’obbligo d’assistere nella Cura il Piovano, obbligo naturalmente annesso ai ■Titoli 7 e che Jh sempre inseparabile da quelli , iìnchè il Principe altramente ordinò. 1243 ) Non 51 è ancora veduta Dichiarazione o Decreto, che espressamente dica i Titolati immuni dalla Cura in habitu e in a£ln, che sarebbe dichiarazione perentoria in cotesta quistione. I Prelati dicono, che la Cura è dei soli Piovani, e poi caricano le coscienze dei Titolati che mancassero all’.assistenza della Cura : il Nupzio Apostolico decise, che la Cura è plenarie del Piovano, ma poi lo obbliga ad anteporre i Titolati volenti la cura in achi per sua assistenza a ogni altro Sacerdote. Il Venerabile Decreto 1678 , declarativo dell’ altro \6j6 , tocca di passaggio questo punto., e in conformità delle Tatriarcali e Sinodali Co-ftituzioni , e Bolle ‘Pontifizie , dicendo essere la Cura de soli Viovavi ; e quasi indicando il Principe , che in questa parte il suo Decreto era fatto a quiete del Ciero in quei tumulti , sog-giugne , che occorrendo far deliberazione in que-sta materia si consulti il Conservatore. Comunque vada