Capo XI. ijt 1406) Quest’ ordine Mauroceno debbe assoluta-jnente attendersi nella presente materia a fronte di qualunque altra Costituzione Patriarcale che potesse essere stata fatta o in Sinodo o fuori. Con-ciossiachè il Decreto 1676, 1678, ordina, che si osservino in questa parte le Patriarcali Costituzioni , e consta dalla Storia del Cosmi, che appunto gli Ordini del Mauroceno furono dai Consultori principalmente suggeriti agli £ccl:,,,, Capi del C.X. quando si formò quel Decreto, e in oltre non erano emanate su ciò altre più vicine costituzioni a quel Decreto . Solo in caso di qualche dubbio si debbe ricorrere agli altri Ordini Patriarcali, ed io mi credo , che appunto per questo sapientemente il C.X. non abbia voluto significare a quali Costituzioni in individuo avesse egli rivolti gli occhi decretando . 1407) Tutte le Costituzioni dei Prelati nostri, Vescovi e Patriarchi , permettono ai Titolati if giorni di absenza, purché su ciò abbiano facoltà o permissione dal Piovano. Basti qui allegare il Bar-barigo a pag. 84, e il Correr a pag. 68, de’loro Sinodi. Oltre quindeci giorni per giuste cause ricercano in scriptis la licenza eziandio dell’ Ordinario , e noi altrove vedremo già praticata questa disciplina . Gli antichi Decreti esigevano eziandio pei 15 giorni, che si mettesse un sostituto idoneo, ma per così breve tempo ciò non fu più ricercato dacché le nostre Chiese abbondarono di Alunni . A Piovani anticamente era permessa la sola absenza per tre giorni, poscia si tollerò fino ad otto, come appar dallo stesso Barbarigo. Alla SPuntazione poi e pene degli non intere ssenti le Costituzioni K 4 sot-