Capo XI. , 377 tttm efl j quìa, de exterioribns sttis, qua palam cun* Bis apparent, Ecclesia, quod confììtutum antiquitus 'efl, prò pace & quiete, qua nos tueri & defende-re dcbent, Imperatoribus persolvendum efl . Questo testimonio, secondo il Berardo, appartiene a Urbano II, verso il 1090, e a me sembra, che egli citi il.Concilio Romano del 904. Comunque sia , già nel 1090 era conflitutum antiquitus > che dei beni temporali la Chiesa pagasse i tributi agli Imperatori-. Che se gli Imperatori e Re antichi diedero delle immunità ; non per questo occorre eccitar turbe , quando i moderni Principi, per le loro' necessità non possono o in tutto o in parte conservare quegli indulti. Quindi Graziano stesso ivi al Cap. 15 soggiugne: Ecclesia de iis, qua a qui-buslibet emerit, vel vivorum donationibus acceperiti Trincipibus consueta debet obsequia ,. ut & annua eis absolvat tributa. 173Ì) Il Veneto Dominio usò sèmpre di questo gius naturale, e fino dai più rimoti tempi esigeva contribuzioni dagli Ecclesiastici, come altrove fu osservato sparsamente all’occasione. Nel 1284, 4 Marzo, havvi Decreto, Che gli Eremiti di S. Anna di Castello paghino di dazio quanto gli altri, silicei medium dacium . Corn. IV * 2J4. Anzi dello stesso anno, a dì ioFebbraro, trovasi-il seguente Decreto del M. C. Cum sit unum Concilium conflituens , quod de cetero nulla proprietàs posiit vendi, donari, 0 ferri, traslatori, vel alio modo a-lienari , nec donari alicui Monaflerio vel Ecclesia , vel alicui ‘Persona Clericali vel Religiosa , nec per teflamentum, nec per aliarti cartam, nisi salva ragione Communi! de facere impreflita , & alia qua fa-