I Capo XI. ili ti : quanto all! già promossi agli Ordini Diac. e Suddiac. vogliono le Sig:* loro 111:™* che V. S. non li astringa a nuovo esame per l’admissione ai Titoli del medesimo Ordine, sebbene non siano stati esaminati, e promossi agli Ordini da Lei , ma dagli Antecessori suoi. E per assicurarsi di quelli, che saranno promossi alli suddetti Ordini, che sapendo di non dover esaminarsi di nuovo quando i saranno eletti alli Titoli, non tralascinogli studj; ; oltre che V. S. dovrà per 1’ avvenire usare mag-, gior diligenza in esaminarli nell’ atto della Visita I che farà, & trovando che non abbiano fatto pro-. fitto alcuno anzi declinato dallo stato di prima quan-^ do furono ordinati, sospenderli dall’ esercizio degli Ordini per quel tempo, che parerà a V. S. neces-I sario, acciocché si risolvano di attender agli stu- * dj con quella diligenza che conviene . Et questo esame potrà anco fare agli altri Ecclesiastici ancor promossi al Sacerdozio. Et quando si tratterà delli Titoli Presbiterali , , si contentano che V. S. possa non solo nell’ atto j della Visita, ma insieme ancora quando dovranno i esser ammessi alli Titoli Sacerdotali esaminarli di | nuovo : con questo però, che non trovandoli abili : & idonei, non de va riprovarli totalmente, ma dar-‘ gli termine conveniente, non più lungo d’un anno, di attender agli studj per ritornare all’ esame. Et ira tanto sarà debito di V. S. il provedere , che le Chiese non patiscano del debito servizio per | conto del Titolo che sarà vacante > facendo suppli- I re da altri con l’entrata & emolumenti di esso Ti- 5 tolo . Così piacerà a V. S. di fare & eseguire > proni-