I Capo XI. ì 59 dosi della residenza , che quando principiarono ì disordini principiarono altresì i rimedj , e che fu-rono quelle licenze ristrette tra cancelli così rigo-rosi, che i Piovani non potessero starsene lontani dalla loro Cura più di giorni tre, a’ quali per più benigna connivenza , otto talvolta ne furono confessi , sempre però a condizione , che lasciassero Ul suoi luogotenenti nel tempo dell’absensa. A’ Titolati furono concessi giorni 15, qualche volta so-3 lamente otto , e non più , pei quali richiedevasi sempre la licenza del Piovano : e negli antichissimi tempi, quando la pochezza dei ministri rendeva osservabile la mancanza eziandio d’ua solo, dovevano surrogarsi gli Sostituti ancora per quei 15 giorni. Le absenze più lunghe, oltre il placito del Piovano, richiedevano eziandio quello del Prelato in scriptis. 1416) Conservansi ancora memorie vecchie di queste ottenute facoltà , nei Registri della Cur. Cast. Nel libro .Attor, in data del 1429, pag. 51, si legge : D. Episcopus dedit ticentiam D. presbitero Michaeli Belli Vlebano S. Cassiani se absentandi a plebe sua prr tres menss a die sui recessus connumera-tos, dummodo per v 'vum idon um faciat in ditta Ecclesia deservir e . E dieci anni dopo nel 1439 , 8 Ottobre : D. Episcopus concessit literas presbitero ^An-d ex S. Cass ani absentandi se a titulo suo presbiterali Ecclesia pradiffa! usque ad reditum galearum ¿ìle-xandna prasmtis anni, cura quarum Capitaneo pra-fafus presbyter Capellanus debet proficisci , dummodo lo'.o sui idoneum teneat presbyterum ad officiandum . 1417 ) Nelle antiche età non trovo il vocabolo di Sojìituto , il quale occorre , per quanto io mi sap-