Capo XI. 191 4. il ‘Pfìilcipé giudica. I' Ecclesiastico . 1613) O fosse la condizione dei tempi che inducesse necessità , o fosse la connivenza del Principe , che desiderava salvare al Sacerdozio le sue consuetudini, e quelli che dicevansi volgarmente subi diritti, per quanto potesse accoppiarsi con un giusto, autorevole, e legittimo civile governo ; procurò egli di rimediare in tutti i modi migliori à .questi disordini. A questi disordini aggiugnsva-sene un altro originato dalla similitudine dell’ abito , che il Clero affettava simile a quello de’Nobili , sicché spesso non sapevasi distinguere a ca-gion delle vesti , se il reo fosse veramente Chenco o Secolare , e molte volte i delitti restavano senza pena . Oltre a ciò ottenevano alcuni lettere dalla Curia per sottrarsi eziandio dalla soggezione del loro Prelato Ordinario . E, prima si fece Decreto nel 1413, 1 Luglio: Clerici ut entes literis e-xemptionis se a foro superiorum eximentes, ex tenis do ninii banniantur . Lib. A. f. 78. Poscia ancora rtel 1462, 1470, 1489, si prèsero parti di chiedere al Pontefice la sospensione di cotali esenzioni, come si vede nel Cora. XIII, 153, 154. 1624) Ma per frenar il mal maggiore, e poter esso senza scrupoli degli Ecclesiastici giudicar i delitti dèi Clero , ricorse alla S. Sede per impetrar 1 esercizio di quella facoltà , che esso aveva veramente da Dio, ma che gli Ecclesiastici, e alcune anime rñeticulose o non sapevano , o non credevo che egli avesse , sebbene all’ occorrenze l’ab-sempre usata, e fino dal 1233 si fosse sopita T 2 una