178 Libro Secondo, ma disposizione , nè le allegazioni che il Cosmi ci conservò , hanno forza sufficiente per provare il contrario . E qui io debbo avvertire i miei ,.1-eg-gitori, che sebbene per lacbndizion dei tempi siasi impetrata quella Bolla onde 'frenare coi più tranquilli , valevoli e salutari rimedj i disordini, i quali nascer solevano nell’ elezioni ; pure quella Bolla non debbe tanto considerarsi come un ordine Pontifi-zio, quanto come una Legge statutaria del Principe , il quale volendo che il suo Clero fosse cosi governato, con savia economia procurò che il Pontefice esprimesse questa sua sovrana volontà in una Bolla , onde per questo mezzo 1’ obbedienza dei sudditi fosse più pronta. Non per questo egli ovvero non aveva facoltà di così ordinare senza ricorrer alla S. Sede, o è tenuto in forza di quella Bolla alle condizioni ivi espresse. Quindi, se egli altramente fare non voglia, può metter mano nelle condizioni di essa , ampliarle , ristagnerà , caricarle ovvero alleggerirle, obbligare i suoi Sudditi a una precisa osservanza di quelle , ovvero dispensameli in alcuni casi, interpretar quella Bolla secondo le Massime del suo governo, gratificare alcuni contro le di lei disposizioni 'ec. delle quali cose tutte non mancano esempj in varj Decreti. Al che debbe ag-giugnersi, niuno essere ténuto a servirsi dei privilegi a se consessi, e il Principe essere il solo e giusto padrone ed economo delle sue Leggi. 1442) Spesse fiate furono prescritte le condizioni ricercate in chi volesse concorrer all’ Offizio di Conservatore . Nel Decreto 29 Novembre 1723 , così espressamente viene ordinato : In avvenire tutti quelli, che si presentano -per essere eletti all'importante