Capo XÌ. 207 non possano lasciar le Chiese e ritornare allo stato laico, e da ogni voce in Capitolo', questa è una cosa a noi molto oscurai e che non saprebbesi rispondervi con certezza. Essendo le leggi proibitive prove dei costumi, dobbiamo dire , che per tutto il Sec. XVI Vi fosse l’uso almeno in certe Chiese t che i Titolati non in Ordine sacro costituiti votassero > conciossiachè il Priuli nel Sinodo del 1591, pag. 61 , ordina : Sacro Subdiaconatns Ordine non insigniti vocem in Capitalo non habsant . Praticavasi già ancor antlcamfente così, come apparisce dal caso in S. Tomà registrato nello Scomparin , e da noi altrove riferito . Il Priuli si rapporta al Cono di Trento. É’ difficile il credere, che l’indole de’nostri Capitoli versasse dinanzi agli occhi de’ Padri Tridentini . Comunque sia però , e Clemente V nella sua Costituzione Viennense, e il Concilio di Trento , e il Priuli nel suo Mandato non parlano se non di quei Capitolari* che non sono promossi ancora all’ ordine sacrò del Suddiaconato > e questi soli escludono dal votare , perchè così non siano negligenti nel prendere gli Ordini sacri . Ma perchè poi i nostri Capitoli esclusero dall’ aver voce gli Acoliti nostri , i quali dopo il Conc. di Trento erano quasi tutti Sacerdoti ? Debbe qui esservi un enimma; e il vedere surrogati i Cherici Minoristi a quella porzione della Mensa che distribuivasi agli Acoliti , il vederli ritenuti o restituiti in quelle Chiese nelle quali per essi havvi qualche determinato provento * il comodo, che minor essendo il numero de’ vocali nei Capitoli più agevolmente si sarebbero presi quei partiti che fossero stati conformi al genio -, i dissidj coi Prelati eziandio in aue-