Capo XI. i j y In materia di Mansionarie, e Frutti incerti de’Titolati defonti. Beatissimo Padre. Si espone alla, S. V. per parte del Clero di Venezia, come il R:m° ‘7Ja:‘ di quella Città per una Co-ftituzione Sinodale y cujus copia datur, $otto prete-fio , che in quel Clero si faccia mercanzie di Man-sionarie, ha contro al jus comune e la consuetudine universale e particolare di quella Città, obbligate esse Mansionarie a personale officiatura. Imperò supplica riverentemente alla S. V. a far in ciò quella debita provisitne, che parerà alla sua molta prudenza , acciocché quel Clero non ri manghi gravato oltre ogni debito dovere e ragione, e non se gli d a quell’ obbligo , che esse Mansionarie per loro natura non ricercano, nè si ritrovano avere in alcune Chiese del Mondo , contentandosi però, che se abuso alcuno si ritrova , che gli sia levato, perciocché altro non intende il Clero fuora che esser sollevato dal gravame della personal uffizi atura. Oltre di ciò, nel Cap, 31, Quia vero, della medesima Sinodo Diocesana , cujus copia datur , esso R;™ 7Jatr.‘ asserendo quello che in verità non si verifica, che dai Capitoli siano divisi li frutti certi ed incerti dei Benefiziati defonti fino a nuova elezione , ha ftatuito esso R:'“" Tatr;1 contro la ragionevole consuetudine di detto Clero, che li frutti ovvero diftrihu-zioni quotidiane incerte di detti Benefizj vacanti siano riservate alle fabbriche di esse Chiese , e queflo acciocché l' elezioni si facciano in maggior brevità, di tempo. La qual Cofìituzione però e per la ragione comune, e per la ragionevole particolare consuetndina di quel Clero fare non si doveva. I. Ter*