Capo XI. 139 modo che non solo non sono state provate le qualità, che dovevano escusare , ma si è provato il contrario, e tanto, che esclude ogni scusa. Della Sentenza data dal Sig.e Auditore le pro-ponerò quello, che pare induca qualche difficoltà, & è la seconda parte di essa , Tstec possint abesse, dove parla dei sostituti, perchè la prima nella quale dichiara questi benefizi residenti , e che obbligano alla residentia personale, non ha in se dubio Questa seconda v parte dunque non si può interpretare nel tempo de’ tre mesi che hanno vacanza : perchè quelli benefiziati ex conditione & ex consuetudine immemorabili , non hanno questa esenzione de tre mesi , ma solamente di uno, come li Canonici della Chiesa Pat:lc & questa Costituzione e consuetudine, che obbliga a maggior servitio norr è reprobata dal Concilio nel detto Capv n. Nel mese della vacanza non si dovranno metter sostituti , perchè non è conveniente .• ma si deve ben dimandar la licenza dal Prelato , come antichissime Costituzioni ordinano, acciò tutti li benefiziati non s’ assentino in un tempo, & le Chiese restino de-stitute , & ancor perchè non sapendo il Prelato quando panino, potriano star lontani molto più tempo . Non si dovrà meno metter li sostituti per li beneficiati, che volessero star lontani per sempre, & per longo tempo, perchè si faria cosa contraria alla natura del benefizio, che obbliga alla residenza personale. Onde concludentemente la sententia in questa seconda parte s’intende in casibus <* jure per mi s sis, de' quali ne mette molti il Rebuffo nella" ?Sua Pratica beneficiale al Cap. Dispensationis « residentia. E tale era la mente del Giudice , ma egli •