ioó Libro S b ¿ o n d o • pitulum, & ad Capitulara specialiter convocatis & coadunatis pro infrascriptis , qui faciunt & consti-tuunt totani & universum Capitulum ipsius Ecclesia ... & qui adesse & convocavi debuerunt. Corn.Ij 183,185. * i 147O Questa consuetudine eravi ancora in Mu¿ rano, còme si vede da una Carta del 1280 , nel Corn. XVl, 204. È similmente nella Patriarcale d’ Aquileja, conciossiachè negli Statuti antichi del Capitolo Aquilejese, MS. Svajer n. 129Ì, pag. 24 , si nota : Canonici omnes in tninoribus constituti vicem in Capituló habere debent in eleftionibus Officia-lium. 1477) Dai Documenti soprallegati si vede, che ancora dopo il Decreto di Clemente V fra noi i non Suddiaconi rotavano. E non solamente non os-servavasi il Decréto Viennense nel Patriarcato di Grado, ma nemmeno in quello di Aquileja, avvegnaché il Patriarca Marco Barbo fece un Decreto confermato da Innocenzo Vili nel Ì489: Qtiodnul-Ixò Canónicas minor XVIU ànnis habectt voiùm in Capitulo in certis Aftibus, nisi per menses duoi antecedentes fecerit residentiam , come leggesi in qiie-gli Statuti pag. 40: e là Bolla d’ Innocenzo troVas! nell’ Ughelli V , 129, d’onde ricaviamo, che quei giovinastri divulgavano le materie ventilate da quel Capitolo. 1478) Come sia nato, che avendo molti Capitoli ritenuti, ed altri o restituiti, o di nuovo istituiti gli Acoliti , gli abbiano poi tutti esclusi e dalla mensa ordinariamente con meschinissimi emolumenti , sostituendo in vece loro i Chetici Mino-nstù, sebbene non siano per guisa incardinati,- che non