ili Libro Secondo. 1495) E senza parlare qui della sudditanza 6 del gremio ; nel 175^, 24 Maggio, egli ordinò e stabilì, che tutte l’ e ezJoni fatte .senza riguardo di giudizi a al merito , cioè Anzianità di tempo nell’ascrizione , Maggior mento per la continuazione del servizio , e Necessaria abilità p:r l’ esercizio dèi mini fiero , saranno nuli e . Poi nel 1-757 , 1 Giugno , iu più espressamente dichiarato con altro Decreto, Che quando s uniscano in grado maggiore in uno tutte tre le prerogative anzidetto, quello sia preferito ■: ma in parità ¡0 sia chi effettivamente comparisce esemplare e regolato, c col merito di una continua diligente servitù dal gèo no della sua ascrizione . Questo decreto fu confermato in altro 22 Marzo 1761. 1496) Delle tre condizioni qui ricercate , due possono massimamente essere esposte alle cavillose interpretaziofii degli Elettóri : la maggioranza del servizio, e la necessaria idoneità . Non trovatisi formali ed espressi decreti che dichiarino con precisione i cubbj, ma possiamo da alcuni altri trarne lume sufficiente . La servitù in primo luogo dee computarsi secondo le chiare parole dell’atìteceden-te decreto dal tempo dell' Ascrizione . Quindi egli è un errore la sentenza di quelli , che pretendono doversi computare da quando uno riceve 1’ Ordine del Suddiaconato. Per ciò coerentemente nel Decreto 22 Marzo, 1761, parlandosi del posto d'anzianità, e statuendosi, che il pi imo in Ordine sia primo in posto, vi si aggiugne : Che se due fossero or dinati nello flesso dì, goda la precedenza il primo ascritto. Per la Costituzione del Querini , gli absenti fludiorum causa, purché ciò si faccia per aue anni soli, con licenza del Piovano e Capito-