7i Libìio SncoSDo. to'. A me non consta quai Costituzioni Sinodali siano qui allegate : queste pure sarebbero confer-mate dalla Clementina. Tuttavolta osservo, quelle Costituzioni e quella prassi essersi obbliata, o antiquata per io sopraccennato decreto 1529. Coir-ciossiac/iè nel itfio, 10 Maggio, avendo voluto P. Giiolamó Vendramin Piovano di S. Maurizio risu-scitare il Capitolo già estinto nella sua Chiesa, insta appresso il Patriarca Francesco Vendramin, dì poter far chtpme Ai un R. Prete in ietta sua Chiesa per poter 'poi insieme con quello far elezione di ■un Diacono e Suddiacono ciò concede il Patriarca > nè appar che egli entrasse nell’elezione del-Prete col Piovano. 1288) Il Patriarca Antonio Contareno aveva ordinato al principio del Sec. XVI, che i Maèstri dei Sestieri , i quali istruivano iCherici nella grammatica , fossero stipendiati dalle Fabbriche dellf Ch:ese , oppur ancora , che si conferisse ad essi un gualche titolo vacante per mercede . Il Pontefice Clemente VII, nel 1524, J Maggio , confermò cotal disposizione con sue Lettere nel Corn. XIII, 284. E sembra che questa disposizione fosse autorevole ancora nel 1553, 28 Marzo, secondo le Lettere di Giulio III, nello stesso Corner XIII, 329. A me però non consta , che alcun Maestro ottenesse Titolo per suo stipendio. 1289) Nelle permutazioni ancora dei Benefizj , e nella concessione della pluralità de'Benefizi , e nello spogliare de’loro Titoli e Pievi i Benefiziati o per la non residenza, o per altra colpa, v’en-^»va eziandio sempre la mano del Prelato , oome già S1 c Veduto, e altrove ancora sparsamente apparirà. 14. Gru-