i 7. Se i Titolati dovevano amminiflrar i Sacramenti. 1190) V> E rea re~ se i nostri Titolati dovevano amministrare i Sacramenti, egli è lo stesso che cercare se fossero come tali obbligati ad assistere il Piovano nella Cura e sollecitudine dell’ anime in guisa , che nè essi potessero sottrarsi da ciò fare per giustizia, nè egli potesse escluderli quando fossero idonei dal prestargli quest’ Offizio nei casi di bisogno senza ingiuria loro, come quelli che fossero Curati nati dei rispettivi Piovani . Ma prima di tutto bisogna ricordare quello che nella presente materia debbé essere posto fuori di ogni controversia; vuoisi dire, che la cura dell’anime ri-sidieva in habitu, per Usarle parole de’Canonisti, nel solo Piovano , propter prxlaturani, come dice Egidio Patriarca : in affa poi risieder poteva , e mostreremo che realmente risiedeva in tutti gli individui del Capitolo, sempre però con dipendenza dal Capo, dovendo i Sacerdoti in questa parte amministrare i Sacramenti e assistere a’ moribondi, i Diaconi poi Suddiaconi e Cherici oltre il servire all’ Altare, dovendo prestai- quegli ofiìzj al popo- lo , i quali, secondo la varia disciplina dei tempi, la Chiesa a cotali ministri commetteva , giacché , come fu detto per noi, ancora fra Veneti eravi la pubblica penitenza, il Catecumenato, e cose simiii-tl9I) Questa distinzione appiana ottimamente le varie e in apparenza contrarie espressioni dei Vescovi e Patriarchi antichi , mentre gii uni dichiarano essere 1 Titolati dati ai Piovani in partem A z. sol~