376 i coste della reggenza, sarebbero restati intatti gli effetti loro e le mercanzie; nessun bastimento tripolino avrebbe potuto armare in paese nemico a Venezia, per esercitare il corso contro iVeneziani; nessun veneziano avrebbe potuto essere fatto schiavo nel dominio di Tripoli, nè potrebbe essere venduto nè comperato. Per qualunque suddito veneto che fosse morto nella reggenza, nessuno poteva impadronirsi della sua sostanza se non l’erede, o 1’ esecutore testamentario, e nel caso della loro assenza, il Console Veneto avrebbe dovuto fare lo inventario, e il tutto custodire tino all’ arrivo dei parenti ed Eredi. Se un suddito Veneto fosse stato iti lite con un Mussulmano o con un suddito di Tripoli, la controversia sarebbe stata decisa dell’ autorità tripolina, ma se controversia fosse stata fra Veneti, avrebbe giudicato il Console loro. Se un suddito veneto fosse entrato in contesa cou un Mussulmano, e l’uno o l’altro fosse restato ferito od ammazzato, il reo sarebbe stato punito a seconda delle leggi del paese. Il Console Veneto avrebbe goduta piena