59 dovessero durare che tanto tempo, quanto quelli in luogo dei quali erano stati eletti, se non fosse stato altrimenti specificato. Ma più esplicitamente è chiarito il concetto della contumacia dalle leggi del Maggior Consiglio 13 maggio 1408 e 23 marzo 1419. Nella prima proclamandosi, che siccome gli antichi fra le altre cose aveano sempre vigilato ad firmandovi in omnibus aequalilalem, e provveduto che gli officiali e giudici ut quam plures esse posse/il, parliciparenl de honoribus et bene/lem, dovessero star fuori dall’ ufficio dopo compito un anno, ovvero per tanto tempo quanto durava l’ufficio, decretavasi una contumacia di sei mesi per i Quaranta Nella seconda legge, sembrando forse che tali massime venissero trascurate, vengono ribaditi gli stessi principii ; e deplorandosi dapprima che si potessero rieleggere allo stesso uffizio gli stessi individui, i quali potevano cosi godere tal vantaggio per parecchi anni, si giudica bonurn sii in omnibus aequalilalem serrare, ut omnes parlicipenl de o/ficiis nos/ris, e si prescrive che la vacanza di mi ufficio duri per tanto tempo, per quanto era stato dall’ ultimo titolare occupato. Una legge del 17 aprile 1500 del Maggior