E. BORTOLOTTI LA FONDAZIONE DELL’ ISTITUTO ECC. 389 ogni altra particolarità, che sembri inadattata ai tempi presenti, per poi osservarne inviolabilmente, rimanendo però sempre fermo l’obbligo delle pubblichi' Conclusioni, o di altro equi valente Saggio, che seco necessariamente porti il rimettere l’uso tanto importante de’ Circoli e delle Conferenze, in ora affatto perduto con sì grave pregiudizio, troppo essendo chiaro che la coltura e la buona disciplina della Gioventù, non si può conseguire che con due importanti mezzi: del tempo, e dell’esercizio. Penserei inoltre, che, per meglio cautelare la condizione del tempo dovuto negli Studi, si aggiungesse una nuova Costituzione, che ogni Scolaro studente in Bologna, e che qui voglia addottorarsi, debba esibire le Fedi giurate del suo Maestro, di avere studiato per quegli anni che ordinassero le Costituzioni, e che debba farlo d’anno in anno per isfuggir la fraude, nel produrlo solamente alla fine del tempo nel quale non è sì facile a riscontrare la verità. E che queste si dovessero registrare dal Xotaro dell’Arcidiacono in un libro a ciò destinato, o da altri conforme meglio si pensasse. Ciò servirebbe non tanto per regolare i Dottorati, quanto per norma ai Signori del Reggimento nella distribuzione particolarmente degli Aumenti ai Lettori, come più a basso si dirà. In ordine al maneggio della Gabella Grossa, che è l’altra principale incombenzza dei Dottori di Collegio, è necessaria una piccola digressione per ben introdurci alle difficoltà correnti. Già nei tempi antichissimi gli Stipendi dei Lettori si ricavavano dal pubblico Tesoro della Cassa del Comune, ma perchè, o per i Moti di Guerra o per gli altri accidenti, non venivano puntualmente somministrati, Eugenio IV, con sua Bolla nel 1437, determina per loro Salario e per Dote dello Studio, la rendita della Gabella Grossa, e per maggior cautela aggiunge, che in caso che questa Gabella non bastasse, rimanga assegnato ancora il Dazio del Sale. Paolo II, con Bolla emanata nel 1465, amplia la concessione, e dispone, che in mancanza della Gabella■ Grossa■ debbono soccombere lutti i Dazi della Città al mantenimento dello Studio, ben comprendendo quei Savi Pontefici, che nulla dovevasi ri-