430 MEMORIE INTORNO A L. F. MARSILI bligato in sicurtà al Senato, che per il suo Compagno non patirà alcun danno l’istituto. Non potrà mutare il compagno senza l’approvazione del Presidente. 7. - Ogni professore avrà la chiave delle proprie stanze, e l’inventario di tutte le cose contenute nella Stanza, o Stanze, destinate alla sua professione. Nel tempo delle Vacanze estive dovrà rincontrarlo in compagnia del Presidente, ed ogni volta che gli fosse ordinato dall’Assunteria dell’istituto. 8. - Ogni professore godrà del comodo de’ Libri della Biblioteca, e particolarmente di quelli che fossero pertinenti alla di lui professione, salva però la disposizione dell’Articolo 5° del Cap. XIII. 9. - Conserveranno i professori diligentemente nelle proprie stanze, a disposizione dell’Assunteria dell’istituto, tutte quelle Opere che, a spese dell’istituto, fossero state da loro fabbricate, e di tali Opere, che facessero, daranno una nota distinta al Segretario, che dovrà prima essere riveduta da Censori, che saranno destinati dall’Assunteria dell’istituto. Cap. VI - De1 Giorni ed ore degli esercizj. Art. 1. - Sarà uficio del Presidente l’aver formato avanti il principio dell'anno scolastico il Calendario dei giorni degli esercizj dell’istituto, regolandolo sempre in forma che in ogni settimana abbia un esercizio in un giorno che non sia impedito dalle lezioni del pubblico Studio, nè dalle Ragunanze dell’Ac-cademia delle Scienze. Il Calendario sarà esposto nell’istituto a comodo di tutti. 2. - Oltre alli giorni che saranno assegnati nel Calendario agli esercizj, ciascun professore dovrà eleggersi un giorno a suo piacimento della settimana per li suoi esercizj, ed avanti che termini l’esercizio del giorno elettivo, avviserà i suoi studenti qual sarà il suo giorno elettivo per l’esercizio della settimana seguente, e lo noterà in una tabella, che pubblicamente starà appesa per avviso e commodo di tutti quelli che volessero intervenire.