494 MEMORIE INTORNO A L. P. MARSILI fosse incurabile, e fatta cronica; nel qual caso sono pregati li Padri d’aver loro una particolare riflessione nel comparto delle quotidiane elemosine del Convento in favore di essi, del cbe ancora si pregano, quando per la morte di qualche Artefice, restassero Vedove con figli, e figlie in istato di non potersi sostenere, e se i figli fossero capaci d’operare ed imparare per la Stamperia, senza però acquistare alcun Jus a medesimi, si pregano i Padri ad introdurli nell’esercizio predetto. E quando mai un Operaio di detta Stamperia avrà per anni 40 continui servito alla Stamperia, in grado però di buon Operaio nel suo Esercizio, computando li detti Anni 40 dagli Anni 20 dell’età del medesimo, in cui avesse servito alla Stamperia, s’intenda questi giubilato, e goda della sua mercede, e salario, fino al giorno della di lui morte. « Settimo. Si conviene ; che la Marca della Stamperia istituita dal Signor Donatore, debba usarsi in perpetuo, col medesimo riflesso, che egli stesso ebbe, scegliendola; perchè è un Sole figurante quello, che porta in petto, S. Tommaso d’Acquino, a cui piacque aggiugnere il Motto Nihil mihi; e perciò vuole, che questa inalterabilmente sussista, nè possa essere mai mutata, per qualsivoglia motivo, come nella Stamperia il Nome di Bolognese. « Ottavo. Tutti quegli Operarj che hanno assistito il prefato Signor Donatore a ridurre, e governare la Stamperia suddetta fin qui, non demeritando con cattivi portamenti, sieno confermati ne’ loro impieghi. « Per ultimo. Raccomanda all'Orazione dell'intero Ordine Domenicano, e particolarmente di questo Religiosissimo Conventa la presente di lui Casa, e di lei Discendenza ».1 I patti, e sopratutto quelli che riguardano i diritti e le condizioni e garanzie degli operai, sono di un interesse così vivo e precorrono tanto i tempi, che sembrano stabiliti nel secolo presente. Tutti i suoi operai dovevano essere conservati in servizio, e doveva loro darsi metà del salario se malati, una pensione dopo un servizio di quarant’anni, da computarsi dopo i venti di età; 1 Atti legali ecc. cit., istrumento terzo.