Capo IV. 109 dim essem sanus ad minus tribus vìqibus in anno cogebar in Venetias ad Trocessiones, & aliquando quinquies, secundum quod Dominium volebat. Par-, landò del Notariato vedremo altra legge del 1502, che riguarda i Cancellieri. 273 ) Nel 1514, 18 Marzo, il Patriarca Antonio Contarmi ordinò , che i Regolari non siano ad-messi nelle Processioni delle Chiese o Confraterni-te. S. Tomi Vili, 29. 274) Il rito d'incensare il Principe, Clero e altri intervenienti alle sacre funzioni con qualche spe-ziale prerogativa, egli è certamente antichissimo nella Chiesa, e fra noi eziandio praticato ab immemorabili . Fino però al secolo XVI spirante, a me non consta , che siano nate alcune controversie « Ma i decreti poscia emanati ci mostrano, che in Venezia e fuori ebbe il Principe mestieri di dar sesto eziandio a questa materia. 275 ) Il primo decreto da me veduto , è in data 27 Maggio IJ79) per cui il Collegio e i Capi del C. X. statuirono , Che negli uffizi Divini celebrati alla presenza del Trincipe, si dia l' insenso e la Tace al Cancellier grande, e Segretario che facesse le di lui veci. .276) Nel 1607, in Traù nacque contesa circa il modo d’incensare il Rettore e Deputati. Marc’ Antonio de Dominis in data 20 Decembre a questa Chiesa sufFraganea di Spalatro ordina, Che si conformi alle pratiche della Metropolitana, cioè Che si usino due Turriboli : nei Vesperi due con Stola e Cotta incensino , si che salva la prerogativa Episcopale , uno incensi i Ministri Canonici e Clero, l' altro nel medesimo tempo incensi il Magistrato e per-