374 Libro Secondo. 1267. Che i Procuratori di S. Marco siano fornitori di tutti i testamenti , che verranno loro commessi. Statut. lib. 6, cap. 21. Successivamente nel 1583 , 31 Agosto, nel M. C. fu preso , Che 1 Procuratori de supra siano fornitori de’ testamenti ipso jure. Statut. *?. 2, pag. 71. 1296, 13 Luglio . Nel triduo mortis si faccia il solito Offizio dell’ esequie , ma absque Missa , sitbmissa voce, legendo potius quam cantando , & sine pulsatióne campanarum. Egidio Can. "31, nell’ Ughelli V , 1145. B. 1444, 19 Maggio . Che in cause di Decime F Attor debba seguir il foro del Reo. Ducal a Fì~ cen%a. MS. Svaj. n. 764. 1514, 21 Gennaro. Che di terre greze , campi e vigne novali non si paghi decima all’ Ecclesiastico : e che in tali- cause sia giudice il Podestà , non il Vicario del Vescovo. Ducal a Città nova. MS. Sv. Parti diverse , pag. 166. 1622 , 19 Decembre. Che non si celebrino funerali prima di levar , nè dopo del tramontar del Sole. Decr. sinod. del Pa.a Tiepolo. 1688 3 19 Agefto. Tregadi. Si tagliò altro decreto 5 Giugno, 1671 , e si ordinò, Che i Capitoli con Croce alta e Stola entrino nelle Chiese e Chiostri dei Frati conducendo morti . Nel 1746, 27 Agofto, il D. Grimani confermò quel Decreto per le Chiese Ducali. Corn. Congr. p. 104. Incocrenza di questo Decreto, nel 1749, 5 Settembre ,_ si terminò , Che giunti i Parrochi con Stola e Croce nelle Chiese de’Regolari, finiscano a bassa voce la funzione col Requiem, e Orazione per defontoj e non più, 1734*