zi4 Libro Secondo. mertsis per procuratorem noflrum inter D. 7Jlebanum & Tresbyteros diflribuantur . Ma.nsioiia.rii vero & alii in Ecclesia noflra ojficiantes omnes tales oblationes aut eleemosynas habitas noftro procuratori assignare tene antur, jub prnnis & censuris, ut in mandato R.' Z>. Va.£ ita quod ditti Mansionarii obedientes , ex bis tdibus Missis sic presentaiis partem dimidiam ■ habere debeant . Qua: dantur prò Missis votivU cantaridis cum Diacono & Subdiacono , diflribuantur inter omnes de’ Capitulo , sicut Decima. Cat. I, pag. 243. Deesi però credere , che nelle Votive cantate prima della divisione si detraesse qualche porzione propria del celebrante , sebbene l’espressioni suggeriscano piuttosto il contrario . 446 ) E’ qui osservabile la prassi della nostra Chiesa. Non può dirsi, che fossero obbligati solo a consegnar al Procuratore la limosina delle Votive 1 Mansionari ' e Officianti, quando quella capitava, in mano loro per accidente , ma in verità davasi alla Chiesa, come oggidì succede , che portando qualche limosina i fedeli per la celebrazione d’ uni 0 più Messe 5 si riceve da qualche alunno presente , e poi consegnasi al Sacristano. Erano dunque quelle limosine di Messe Votive date al Mansionario e Officiante in S. Cassiano, e che esso per la consuetudine doveva consegnar al Procuratore ovunque e da chiunque l’avesse ricevute. E’ poi chiaro vedere, che quell’ intuitu persona: tanto fatale ancora in altri tempi onde defraudare i deferiti , avrà dato ansa ad alcuni di ritenersi indebita-mente e contro le Costituzioni e consuetudini le li-mosine, come date a se intuitu persona: , e però