zyi Libro Secondo. solite farsi contro ogni necessità e disciplina religiosa. Che i Confessori Regolari non possano pernottar fuori senza licenza del Superiore . Vietati regali e spese, quando nelle solennità i Superiori dell’Ordine si portano alle Chiese delle Monache. La Terminazione lo stesso anno fu intimata al Pa.ca MS. Sv. 1335, pag. 212, 213, ec. Vi sono pure alcuni altri decreti antichi indici della disciplina , come 1383, 16 Luglio : Tresbyteri Monastt-ria Monacborum non ingrcdiantur. Monachee S- Clan non teneant Fratres propinquos monasterio suo. Lib. P. fol. 22,24. E’ ripetuta la legge 1489, 31 Luglio , fol. 125 , ove si dice: Fratres Minor es. Nel 1383 pure 16 detto: Monache sacrilegia commit-tentes per Abbatissam carcerentur ; fol. 23. Nel 1451 > 12 Decembre : Monache ex uno Monaflerio in aliud non mutentur sine liccntta Collegii Roga-torum ■ Ibid. fol. 69. Altri ancora furono già sparsamente recati a luoghi pronrj, e si possono consultare le materie nell’Indice generale di tutta 1’ Opera . Il decr. 1383 meglio s’intende osservando, che ancor in Venezia eravi il costume , che Monache e Frati stessero nello stesso Convento , o per lo meno vicini. In una Carta del 1239, nelCod. del Piovego, il Vescovo di Castello concede certa parte d’una palude, acciò Trior, Fratres & S ororei S. Maria: in Jerusalem, Le Vergini , possint allevare de praditto pallude secundum prxsam quarti fecerunt, & non plus. Lo stesso ricavasi da antica' Cronaca circa il Monastero di S. Croce di Ve' nezia nel 1198. e di altri ancora. E in una Carta del 118 8 , nel detto Cod. del Piov. Confiteor ego Buraniis tjavatorsa de Barano, nunc antera con- ver-