C A P t> X. 3<5Y ; alcuni annui esequj con diflribuzion eguale tira li Titolati , Alunni ed anche gli stessi Giovani, perchè 1 cosi ordinata da benefici Teftatori. D. Antonio Busi :i Piovan di S. Giuliano eletto arbitro, circa il' se-9condo capo sentenziò: Che quando il "Piovano ven-Èga ricercato per esequie ed altre funzioni , debba. $ procurare, che la limosina offerta sia diflribuita sen-I za alterazione , giufla il praticato . Che se poi Ì ] offerente volesse coftantemente una diflribuzione di* I versa, possa in tal caso il Tiovano ricevere le sud-! dette funzioni . Questa sentenza fu approvata dal le. X. il dì 30 Luglio, 1764, e ordinò la sua per-|petua osservanza . 6 y 3 ) E in verità , essendo cotali offerte mere limosine di persone pie , a niuno è fatta ingiuria resti escluso da esse f ovvero , se non si voglia , jche abbia porzione maggiore degli altri : non si/ possono per ciò obbligare gli offerenti, che le facciano piuttosto a noi, che ad altri, ovvero di par-f ti eguali. Quando pure , per esempio, il Piovano fosse escluso da qualche funzione o esequie, come si dice che lo sia in alcuna Chiesa, non per questo I egli potrebbe lagnarsi . La limosina può farsi a Ìchi ci piace. E se fossero chiamati i soli alunni, ■escluso il Piovano e Capitolo, non sarebbe eziandio equo titolo di non volere, che essi soli celebrassero quegli Offizj, perchè la Chiesa non è di loro, nè hanno gius di Jìola. Conciossiachè sarebbe questo uno spirito soltanto di presunzione ed invidia , per cui vorrebbesi piuttosto annullato il ■suffragio degli alunni, che conceder loro l’uso della nostra Chiesa con caritatevole connivenza verso 4 confratelli , della quale pure il concediamo ai Sov-