C a £ <5 ili. > 73 wkì/ì, danari, ojfeni, transattari, nec aliquo mÀ 9 alienati , nec davi alieni Mónafterio vel Ecclesia , wZ *&««' persona clericali, vel Religiosa:, nec per teflamentum, nec per alìam chartam, nec per alinm modum sibi dimitti, ni si salva ratione Communis, 'ita quod de proprietate ipsa debeant solvi & fieri impreftita, & alia rationes Communis , s'icut alia proprietates bominùm faciunt. Così nel lib. Bifrons. Successivamente si fecero in coerènza altri decreti, come 1284, 10 Febbraro , 1298, 24 Maggio ec. 1290. L¿modo non possit poni aliquid in aliquo Teftamento, per quocl commissarìi sint adftriftì credere alieni persona Ecclesiajìica . Itera quod aliquis notarius non possit de càtero facere aliquod tefta-mentnm per ditlum ‘aut ex pressimi alicujus persona Ecclesiajìica. Stai. lib. 6, Cap. $6. Vedi Corner XV, 2 *3- . Abbiamo poi altri decreti 1329, 1333, 1347* 14x2, 14^0, 1429, 1536, itfoj, 1766, fcc.i quali vietano lasciare fondi agli Ecclesiàstici in perpetuo , ovvero obbligano alla vendita dopo certo tempo . Dal che si Vede essere questa stata la prassi costante della R.ep. di dar sesto a cotali cose secando l’esigènza dei tempi. Ed è maraviglia che alcuna di quelle leggi abbia fatto tanto fracasso , c^uasi che lesi fossero i dritti Ecclesiastici. 209) E qui cade in acconcio osservare , che anticamente non partecipavano dei beni della Chiesa , se non i Cherici indigenti. Così ne insegnano con molti Canoni S. Agostino , Giustiniano nella Novella terza, Giuliano Pomerio, Dionisio Cartu-siano ec. presso il Tomassino , Berardi ed altri , Quin-