Capo X. 369 degl! Ordinandi finché pervenissero al Sacerdozio,’ e potessero avere qualche Minsionaria . Ma le nuove Costituzioni dei Pontefici, e principalmente quella di Papa Sisto V, obbligarono all’ anzidetta dimanda. 669) Si chiese dunque e si ottenne dal Princi^ pe a istanza del Clero la Sistina Romanum Tonti-fi cem, pubblicata nel 1590, in cui. ci è permessa l’ordinazione a titolo di servitù , e vi si dice : Dummodo alicui ecclesia ditta civitatis de consensu tjusdem ecclesia Rettoris , ( in altro esemplare 10 leggo 'Pafioris) fuerint adscripti prò celebrai iòne Missarum & divinar urk, Officiorum ; ex quorum servii io , & eleemosynis càtpiis X^ fidelibus elargiendis aliquid ad saflentationeflf^vittus capere possint. Da quel tempo in poi si fanno tra noi le ordinazioni a titolo di servitù senza scrupolo alcuno, quando pure certuni nulla mai partecipino dalla sua Chiesa, o in così meschina quantità , che può computarsi per nulla, e sebbene eziandio le Chiese alle quali sono ascritti non possano provederli dell’or-! dinaria limosina della Messa. (670) Nella sopraccitata controversia del Piovano di S. Maurizio, egli per difender la sua sentenza così ragiona ; Mi sia permesso il fare colla mia umiltà un breve riflesso, assoggettandolo riverentemente alla somma sapienza dell’ E E. VV. Essendo li 30 Decembre, 1590, ad ifianza di quefla SerRep:a fiato concesso dal Sommo Pontefice Siflo V lo specioso Indulto, che li Chierici Veneti potessero ordinarsi senza benefizio nè patrimonio » fu in vece di detti due titoli prescritto, che dovessero li Chierici stessi essere ascritti ad una qualche Chiesa Tomo IH. a a per