Capo III. 67 vini nei giorni feriali , e nelle Feste la Messa si canti non pei fondatori de’ benefizj, ovvero pei Parrocchiani , ma per- altra intenzione , a me non consta, altri forse potranno rinvenirlo. 199) S’osservi un’altra cosa, che per il Canone I Egidiano " se un Titolato non interveniva al Mattutino in Chiesa , era per quel giorno sospeso dalla Messa, Missarti non celebret.ea die : anzi i uno legittimamente impedito dall’intervenire al Coro, voleva che almeno privatamente recitasse il Mattutino prima di Celebrare . Missarti, dicere non prasumat , nisi saltem per se dixerit mcitutinas . Tuttavia soggiugne : Ab hoc vero Tlebmos excipi-mus , quibus propter pr al attirarti duximus deferen-dim, iit non teneantur Matutinis quotidie interesse : qui tarnen propter curam mimarum ratione 'prelatura ad servitium Dei magis se noverint oblila-tos. Dalle quali parole s1 inferisce , che i Piovani al finir del Sec. XIII erano i principali nella cura, e in ciò Superiori agli altri del Capitalo , e che per questo aveano Tralaturam sopra tutti. Per conseguenza quando i nostri Sinodi prescrivono, che in certe occasioni i Cherici contravenien- v ti corrigantur a suo pralato , ciò debbe intendersi 1 del Piovano. La cura dell’anime eri ratione prelatura , e però si vede , che in mancanza del Piovano doveva essa amministrarsi dal Sacerdote maggiore . Quindi tante volte inculcata l’Idoneità da’ Prelati e Decreti nei Titolati, e bene ancora si sente da quell’ espressione , che dovendo i Capitoli aver un Capo , a questo pure ' commettevasi la principal sollecitudine dell’ anime . E a §■ XIX.