Capo X. 347 pitolo di Castello circa il gius di seppellire ì cadaveri Forensium , advenarum & peregrinorum . Nel 1534 essendo già la lite portata a Roma, il Capitolo prese parte di crear ivi un Procuratore, e nel 154° Pieso Pure di continuar la lite « Fin dal 1510 il Pa:a Antonio Contarmi sulle querele di quel suo Capitolo aveva ordinato, che i Tiovanì non diano i Sacramenti nè seppeliscano ì ' forestieri che sono di passaggio in Venezia : almeno debbano chieder tal licenza dal Capitolo. 625) Sarebbe senza dubbio stata lunghissima questa discordia , se nel 1541 , 7 Giugno, non fosse uscito Decreto della Sanità, che i Tiovanì delle respettive Contrade amministrino i Sacramenti , ed abbiano i funerali dei Forastieri, e ciò perchè quelli principalmente portano la peste in Città, nè occorreva al Capitolo di Castello permettere ciò che pretendevano . S, T. VI, 75. Abbiamo altrove veduto , che la peste diede fine a certi disordini nella Città . La peste era necessario che vi entrasse di mezzo per terminare quella briga. Credo io quindi nato quel modo di dire, che per rimediare a gravissimi mali convien che S■ Hocco mola cl can. 6z6 ) Questa lite era già nata più d’un secolo innanzi. Conciossiachè essendo morto in S. Apollinare un certo Florio di Ragusi , la parrocchia pretendeva avere il gius, e lo pretendeva pure il Capitolo di Castello . Per tanto nel 1455, i? Ottobre , P. Nicolò dalle Croci piovano di $■ Giuliano come Vicario Generale del Pa:a Lorenzo Zustinian sentenziò prò tribunali : jus fumrandi, seu sepelien-di advenas & peregrino* spettare et pertinsre Capi-