15 a Libro Secondo. Barocci . E qui è opportuno osservare , che essendo stati i Piovani ab initio istituiti eziandio come Custodi ed Economi, o almeno essendosi^ introdotto nelle investiture e formule de’ possessi di commetter loro la custodia e manutenzione %ei beni delle Chiese, così eziandio dopo dati i Procuratori alle medesime Chiese , si trova in assai Documenti, che i Piovani agivano le cose appartenenti propriamente ai Procuratori, perchè forse alcune reliquie del vecchio ministero in essi ancora duravano per tolerata consuetudine : -tosi nel citato monumento il Piovano fu il primo a chiamare . 335) Era necessaria l’autorità e intervento loro nell’alienazione delle cose delle Chiese e Monasteri , perchè questi ancora avevano i lortì Procuratori . Ciò è stabilito dalle leggi poste nello Statuto, ove lib. I, cap. i,.si ordina: immobilia. Monasterioruni non poterunt alienari, nisi cum autto-ritate Abbatis, & consensu Fratrum, & episcopi & lAdvocatieortmdem, Monastcrionm . Qui si richiede il consenso dei Frati , e s’intendono tutti , benché ancora in quei secoli nei Monasteri molti fossero Laici o Conversi ; anzi vedremo che nelle Chiese tutti i Preti e i Minoristi medesimi entravano col loro consenso In cose simili . Nel libro poi VI, cap. 3, del medesimo Statuto è ordinato che Ts^on fiat alienatio immobilium Ecclesiarum, nisi cuìn auffori tate Episcopi , de volúntate Capitali, Procurator uni, & duarum partium Vicinorum . Que-sta legge fu ¿itta sotto il Doge Francesco Dandolo, cioè circa il 1330. Dall’ uso antico , e da questa legge altresì nacquero quelle tante soscri- 2Ì0-