Capo X. ove uno muore quocumque casu, benché abbia egli domicilio in altra parrocchia . Questo Decreto più non sJ attende. Eccettuava egli in primo luogo i Forestieri non aventi qui domicilio , quorum de~ cedentium funus et scpultura impensa, tam de jure, quam de consuetudinibus T>atriarchalibus, et ex antiqua & baffenus approbata consuetudine, Canonicis et Capitulo Tatriarchalis spettare dignoscitur. Eccet-tuavansi in secondo luogo i Tedeschi del Fondaco,-che voglionsi sempre appartenere a S. Bartolomeo> De Episcopis, Misceli, presso il Cane. Franceschi-ni pag. 240. ¿30) Sebbene quando il Forestiere moriva in Venezia senza domicilio alcuno, i funerali fossero della Cattedrale, almeno quando non gli si moveva contenzione ; pure se il Forestiere aveva qualche domicilio in Venezia e vi morisse, i proventi appartenevano al Capitolo della Contrada. Abbiamo nel Lib. Causa-rum delia Cancell. Pa:le un ^tto del 1585 , che portasi nella Stampa di S. Canciano con S. Maria Nova nella controversia del 1789. 13. Caso in S. Baseggio. 631) Il R.mo Gabriel Fiamma Frate della Carità Vescovo di Chiazza teneva ad affitto una casa nella nostra Parrocchia di S. Baseggio alle Zattere del Magnif. Missier "Paulo Zen fu de Sier Marchiò, appar instrumento di locazione negli Atti di M* Vettor de Maffei Itijbdaro sotto li 17 Ottobre 1584. E sebbene faceva sua residenza in Chiozza nel suo Vescovado, tamen morse in Venezia nella prefata,