57° Libro Secondo. per la celebrazione delle Messe e dei divini Offizj, dal servigio delle quali elemosine de’ fedeli potessero li medesimi percepire una qualche cosa per il proprio soflentàmento. Ecco le parole del Breve già ben note alla maturità dell’ EE. VV. Dummodo alicui Ecclesia &c. Ó71 ) Da tale espressa clausula, e precisa condizione a cui (la appoggiato il Breve , apparmi si rilevi, che servendo le Messe, li Divini Offizj > le Limosine .de’ Fideli per titolo di Patrimonio de Chierici Veneti, e dovendo il Patrimonio essere in ugual summa per tutti , non può intorno alle obblazioni de Fedeli, -e realmente atut^o ciò, che dopo il Breve medesimo fu offerto alle ..-Chiese per Messe e Divini Offizj, accordarsi mai jore diritto alti Titolati , di quello che agli Alunni stessi : anzi hanno quejli unitamente alli Titolati , ed alli stessi Piovani U gius acquisito , in 'virtù della loro ordinazione 3 di percepire da tali proventi eguale porzione, come di fatto per tutti egualmente patrimoniale . Ts[è ciò porta già verun aggravio a Titolatit quali in virtù dei loro Titoli godono li proprje particolari proventi, e le precise assegnate difìribuzio-m, delle quali non sono a parte gli Alunni. 672 ) Prevenne questa riflessione del Piovano il N. U. Vettor Sandi nella sua allegazione in favore dei Titolati, dicendo : il Tatrimonio de’ Giovani per il vigor della Bolla stessa , è l’ essere ascritti alla Chiesa , con che vengono posti in via & in potenza col servire, di acquifìar il grado dei Titoli: e l’elemosine de’ Crifliani sono unicamente dalla. Bolla considerate per un aliquid in soccorso del loro vitto, Lo che porta il dover esser contenti essi Gióvani