3io Libro Secondo* pter rmdtitudinom pauperum , & maxime T^obilium ; qui ad Episcopo* Carelianos confluere solent, nobis & successoribus nostris censemus sine contrarietate exbi-, beri. Veruni de quarta parte refiaurationi deputata quartata nobis <& successoribus noflris pro matricis Ecclesia; Militate reservamus. Reliquas vero partes , qua residua sunt, tibi tuisque sucùessoribus pro fa-bricis Ecclesia tua & libris reficiendis , & aliis necessariis, cum consilio fratrum tuormi dispensan-, das indulgemus. 569) E qui sì osservi , che il Vescovo rilasciando al Piovano le decime , in guisa cioè che egli riscuoter le dovesse come proprie, due obbligazioni gl’ impone . La prima, che divida la quarta clericale al suo Capitolo prout meritum illorurti agnoveris, locchè mostra le divisioni fino allora essersi fatte non secondo le Costituzioni , le qual? vedesi che non ancora esistevano , ma a proporzione dei meriti . La seconda obbligazione era , che la porzione dei poveri e della fabbrica egli non potesse distribuirla a suo arbitrio, ma sibbe-ne de consilio fratrum. Credo io, che queste pratiche fossero sì veramente di data più antica, ma non si fece atto pubblico circa esse se non in quest’ anno, da cui per ciò debbono riconoscersi i dritti dei Capitoli in questa parte . 570) Non fu il nostro Vescovo meno indulgente per 1 altre Chiese della Città. Anzi il predetto privilegio di S. Silvestro non sembrami altro che uno stromento particolare di quella Concessione che egli fece nell’anno stesso 1184 a tutte l’altre Chiese in communi privilegio. Corn. II, 307; Cioè egli concesse ai Piovani, che avessero e risero-*