Capo V. ’ 13? (empi ebbe luogo spessissimo , e fu dal .Principe stesso inibito : ma nei tempi più antichi, quando i ministri non erano altri d’ ordinario, che gli incardinati , e quando dovevano servire in persona, ciò a mala pena può essere possibile e verisimile . Tanto più che vediamo espressa hudiversità delle Chiese nelle quali uno era beneficato : la qual cosa ne fa sospettare, che quando ciò si tace , sottintendere non si debba. Anzi quando tante fiate troviamo v. gr. Diaconus & Tlebanus Saniti N. N. ciò per naturai guisa esclude l’intel-' ligenza di pluralità di benefizj con diversità di-luogo. Il dovere poi cantar la Messa a ox*e determinate , e inservire agli Offizj tutti diurni e notturni in tanta pochezza di ministri % quando non si ordinavano se non quelli , che dalle Chiese aver potevano sostentamento , non ci permette di credere > che chi era Piovano in una potesse nel medesimo tempo assistere ad amendue j, e forse non ancora eranvi Mansionarj. S’aggiunga, che questo doppio titolo non si trova mai, per quanto mi ricordo , in quelli, i quali erano Piovani di Chiesp non Collegiate, come la Maddalena, S- Vito &c. Perche cioè apparentemente si vede , che quelli dovevano essere Sacerdoti, come soli Rettori di quelle Chiese e Parrocchie , e però necessitati alla ce-lebrazion della Messa, o come Vicegerenti del Vescovo : allo stesso modo, che essere dovevano Sacerdoti que’ Capi di Chiese > che semplicemente s’ appellavano Trcsbyteri, come nel 1207, Alberto di S. Giustina , Corti. XI, 199, e al finire delSec. XH Tresbyter Ambrfaius di S. Agostino , Corti. XIV ^ 188. Finalmente deesi osservare , che nei bassi tem- I 4 pi