17 6 Libro Secóndo. cdrpo della plebe , i quali per aio quantunque debbano per buona equità prender norma dall’ elezione del Capitolo, pure se per dettame della loro coscienza, non mica per broglio, impegni o fau-torìa, ad essi l’eletto dal Capitolo non piaccia , possono e sogliono eleggere un altro benché non proposto ; e conseguentemente 1’ elezioni del Collegio sono quelle, le quali effettivamente attuarlo •la scelta, come un tempo l’attuavano le collau-dazioni del popolo . 1045) Le. attenzioni del Principe, perchè senza sua permissione non debbano farsi radunanze di uomini sempre pericolose alle repubbliche 5 e il vecchio costume , che i Procura-óri delle Chiese agissero in tutto, quanto a quella apparteneva , introdussero quella Presidenti nei Capitoli , la quale fu poi conosciuta sotto nome di Banca. Antichissima è la legge, che vieta ogni conventicola senza l'espressa facoltà dèi Principe . Nel vecchio Capitolare degli Avvogadori, pag. 19, 'si trova: Setta fieri non possunt sub péna librarum mille, e questa legge appartiene alli 22 Novembre-1289; Nel libro Bifrons, f. 25, che comprende anni jo, dal 1232 al 1282, si spiega: Setta antiquitus Comi-Ut a s dicebatur , locchè mostra quella Legge del Capitolare che esprime le radunanze col vocabolo di Setta essere posteriore ad altre, che le; vietavano. sotto nome di Comilitas. Quella Presidenza però non era sì bene modellata, che avesse un fermo e giusto' sistema prima del Decreto C. X. 1630 , 29 Gennaro ,»,il quale prescrive ■’ Che nell’ elezioni dei Piovani ' la Banca si formi così . Li Presidenti siano delti dalli Procuratori di Chìe-